Maternità e congedi parentali
Congedo maternità/paternità
L’astensione obbligatoria che prevede il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto, è stata resa flessibile, accordando alla madre, ferma restando la durata complessiva di cinque mesi, la possibilità di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
- Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
- In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre spetta al lavoratore padre il diritto dell’astensione nei primi tre mesi dalla nascita del figlio.
I periodi di cui trattasi sono computati nell’anzianità di servizio, sono utili ai fini della maturazione delle ferie e per la tredicesima mensilità.
Per i periodi di astensione obbligatoria spetta l’intera retribuzione.
Congedi parentali art. 7 c. 1 L. 1204
**modifiche all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001
Nei primi dodici (12) anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro senza eccedere complessivamente il limite di 10 mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- Alla madre lavoratrice, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuato o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite di cui al punto b) è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori è conseguentemente elevato a undici mesi.
I periodi di astensione facoltativa dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio; non sono invece utili ai fini della maturazione delle ferie e per la tredicesima mensilità, tranne che per i primi 30 giorni.
E’ stata introdotta la possibilità della fruizione in ore del congedo parentale, tale possibilità, al momento, potrà essere concretizzata con la fruizione su base oraria esclusivamente in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero, pertanto nella misura di 3ore e 36 minuti a giornata.
La riforma prevede altresì l’incompatibilità della fruizione del congedo parentale ad ore con la fruizione di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Su questo punto l’INPS con messaggio n. 6704/2015 ha precisato che il fruitore del congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né di riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.
Viceversa, risulta compatibile la fruizione del congedo su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T. U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi ex art. 33, commi 2 e 3 della Legge 104/92, quando fruiti in modalità oraria.
Per i periodi di astensione facoltativa spetta il seguente trattamento economico:

Congedi per malattia figlio art. 7 c. 4 L. 1204
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni ovvero di età compresa fra i tre e otto anni, in quest’ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da medico specialista del SSN o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. I periodi di astensione facoltativa dal lavoro di cui trattasi cono computati nell’anzianità di servizio; non sono invece utili ai fini della maturazione delle ferie e per la tredicesima mensilità, tranne che per i primi trenta giorni di ogni anno fino al compimento di tre anni da parte del bambino. Per i periodi di astensione facoltativa di cui trattasi spetta il seguente trattamento economico:
- fino al terzo anno di vita del bambino:
- 30 giorni di malattia ogni anno - intera retribuzione
- dai tre agli otto anni di vita del bambino:
- 5 giorni di malattia ogni anno per ciascun genitore - non retribuita
Periodi di riposo
Durante il primo anno di vita del bambino alla lavoratrice madre spettano due periodi di riposo anche cumulabili, della durata di un’ora ciascuno durante la giornata; uno soltanto in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre
I periodi di riposo e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.